Statuto

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, OPERATIVITA’, PATRIMONIO

Art. 1 – Denominazione, scopo , sede, durata
E’ istituita una Fondazione denominata “Fondazione Giovanni Goria” con sede in Asti e durata illimitata. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indiretto, si propone di perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità nei settori dello studio, della ricerca e della formazione con particolare riguardo alla figura di Giovanni Goria, parlamentare italiano ed europeo, Ministro e Presidente del Consiglio dei Ministri, anche promuovendo studi, ricerche, dibattiti e iniziative sulle tematiche dello sviluppo della società italiana del Novecento con speciale attenzione ai temi della modernizzazione delle istituzioni statali, del sistema bancario e della realizzazione dell’Unione Europea.

Art. 2 – Oggetto
Per raggiungere tali scopi, la Fondazione Giovanni Goria opererà con prevalenza nel territorio della Regione Piemonte, anche ai fini didattici e formativi, nell’ambito dell’economia, della politica e della sociologia, da sola o in collaborazione con altre Fondazioni o istituzioni professionali, universitarie, culturali, pubbliche o private, italiane o straniere:
– acquisendo e assicurando il riordino, la conservazione e la valorizzazione di fondi archivistici e bibliografici connessi alla figura e all’operato di Giovanni Goria;
– acquisendo e assicurando il riordino, la conservazione e la consultazione di altri archivi e fondi significativi per la storia del Novecento e che possibilmente abbiano in Giovanni Goria un riferimento;
– promovendo azioni finalizzate alla realizzazione, in collaborazione con le università piemontesi, di iniziative sui temi dello sviluppo sostenibile, del rafforzamento delle Istituzioni Europee e dell’integrazione tra popoli e culture.
A tal fine la Fondazione istituirà una bibliomediateca aperta alla consultazione di studiosi e ricercatori, favorirà ricerche, studi, dibattiti, seminari, convegni, nonché la pubblicazione di testi e rapporti mediante l’utilizzo di supporti sia cartacei sia multimediali e assumendo ogni altra iniziativa che risulti opportuna per il raggiungimento degli scopi.
La Fondazione potrà, inoltre, istituire premi o borse di studio per giovani, italiani o stranieri, per studi o ricerche in campo storico, politico, economico, sociale, amministrativo, sindacale. Potrà anche elaborare e gestire autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti finanziati nell’ambito di Fondi dell’Unione Europea e di altre Organizzazioni Internazionali nei settori della cultura, della ricerca, dello sviluppo economico sostenibile, del dialogo interculturale e dell’integrazione tra i popoli, con particolare riferimento agli immigrati, da realizzare direttamente o per conto di terzi.

Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
– da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che tali beni elargizioni e contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
– dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che gli organi della Fondazione delibereranno di destinare ad incrementare il patrimonio.
La Fondazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
– dai redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
– dai proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali, non prevalenti ma connesse ed utili per il raggiungimento dei fini statutari;
– dai contributi erogati anche in via straordinaria dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da enti pubblici o privati, internazionali o nazionali;
– da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari.

 

TITOLO SECONDO
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 4 – Organi
Sono organi della Fondazione :
– Il Consiglio d’Amministrazione;
– Il Presidente e i due Vicepresidenti;
– Il Presidente Onorario;
– Il Comitato Esecutivo;
– Il Segretario Generale;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 – Il Consiglio d’Amministrazione
La Fondazione è retta dal Consiglio d’Amministrazione al quale spettano :
– la nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– l’individuazione degli indirizzi generali;
– l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
– la nomina del Segretario Generale;
– le eventuali modifiche del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei componenti;
– l’eventuale richiesta di riconoscimento nazionale al fine di estendere l’operatività della Fondazione su tutto il territorio italiano;
– l’eventuale scioglimento della Fondazione a maggioranza dei ¾ dei componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 9 ad uno massimo di 55 membri, di cui almeno uno deve essere membro della famiglia di Giovanni Goria o dei suoi discendenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai fondatori in prima nomina e dallo stesso Consiglio di Amministrazione uscente nelle nomine successive. La durata del primo Consiglio di Amministrazione è di anni 3, mentre per i successivi sarà di anni 5. E’ facoltà dello stesso Consiglio di Amministrazione nominare altri membri prima della scadenza del mandato fino al raggiungimento del numero massimo di 55.
Nei casi di cessazione o revoca dall’incarico di un membro del Consiglio di Amministrazione non ricorre l’obbligo di sostituzione, salvo il caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione con il preavviso di almeno 10 giorni.
Deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, o dal consigliere più anziano, secondo l’ordine qui indicato.
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale a cura di un segretario designato dal Consiglio.
Il voto può essere espresso per delega/ voto di corrispondenza, se previsto nella lettera di convocazione e con le modalità in essa specificate.

Art. 6 – Il Presidente e i due Vicepresidenti
Il Presidente e i due Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio stesso. Nel primo mandato il Presidente e i due Vicepresidenti sono nominati dai fondatori in sede di atto costitutivo.
Il Presidente ed i Vicepresidenti hanno la legale rappresentanza della Fondazione, esercitabile disgiuntamente per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente, o chi lo sostituisce:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
– coordina i lavori finalizzati alla realizzazione degli indirizzi;
– adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Gli stessi provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione, se di competenza di quest’ultimo.
La durata del primo mandato del Presidente e dei Vicepresidenti è di anni 3, mentre per i successivi sarà di anni 5.

Art. 7 – Il Presidente Onorario
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale. Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione.
Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti della Fondazione e da un numero minimo di sei, massimo di dieci componenti, che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione il consigliere che sia chiamato a far parte del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente in tutte le attività ordinarie e quelle straordinarie con i limiti previsti dal regolamento. Al Comitato Esecutivo spetta la redazione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Se reputato necessario, il Comitato Esecutivo potrà avvalersi di esperti con il compito di elaborare proposte, formulare pareri e collaborare nei diversi campi di attività della Fondazione. Il Comitato Esecutivo ha durata di anni 3.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Nei casi di cessazione o revoca dall’incarico di un membro del Comitato Esecutivo, non ricorre l’obbligo di sostituzione, salvo il caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto.

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto di 3 membri tra i quali almeno il Presidente deve essere iscritto nell’albo dei revisori contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico della Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la durata di anni 3.
Il Collegio dei Revisori:
– provvede al riscontro degli atti di gestione;
– accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
– esprime parere, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.
I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo in cui si discutono i bilanci o questioni di carattere economico-patrimoniale.
In ogni caso di cessazione dall’incarico di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Art. 10 – Il Segretario Generale
Il Consiglio d’Amministrazione potrà nominare un Segretario Generale.
Il Segretario Generale
– cura l’istruttoria degli argomenti che devono essere discussi in Consiglio d’Amministrazione ed in Comitato Esecutivo;
– interviene alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto, salvo che ne sia membro;
– provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
La carica di Segretario Generale ha durata di anni 4.

 

TITOLO TERZO
NORME GENERALI

Art. 11 Indennità
Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite, con l’eventuale eccezione per il Segretario Generale, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 12 Regolamento interno
Con regolamento interno, approvato dal Consiglio d’Amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto ivi comprese quelle relative alle forme per la validità della convocazione e della tenuta anche a distanza delle riunioni degli organi statutari.

Art. 13 Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo e sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio d’Amministrazione non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario corrispondente.

Art. 14 Devoluzione dei beni della Fondazione
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli art. 26, 27 e 28 Cod. Civ., si determini l’estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei Consiglieri in carica a Fondazione o ente non avente scopo di lucro che persegue finalità analoghe.

Art. 15 Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

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