martedì, Ottobre 6, 2026

Statuto

ART. 1

FONDATORE, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE GIOVANNI GORIA” (nel prosieguo del presente statuto anche denominata per brevità: “l’Ente” o “la Fondazione“).

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indirettamente, si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale allo svolgimento di attività nei settori dello studio, della ricerca, della formazione, della documentazione e della progettazione culturale, ispirandosi alla figura dell’Onorevole Giovanni Goria, parlamentare italiano ed europeo, Ministro e Presidente del Consiglio dei Ministri; ciò anche promuovendo, tra memoria e futuro, studi, ricerche, dibattiti e iniziative sulle tematiche dello sviluppo della società italiana del Novecento con speciale attenzione ai temi dell’economia, della partecipazione democratica, della modernizzazione delle Istituzioni, dell’innovazione sociale e tecnologica e del consolidamento dell’Unione europea.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore adottando lo schema giuridico della Fondazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione quale disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la Fondazione assumerà la denominazione: “FONDAZIONE GIOVANNI GORIA ETS”; l’utilizzo dell’acronimo “ETS” è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.4 Le finalità dell’Ente si esplicano sull’intero territorio nazionale.

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Asti, Piazza San Martino n. 11.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze richieste dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

2.2 La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, in ossequio ai principi che ne hanno ispirato la costituzione, senza fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e precisamente:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– formazione universitaria e post-universitaria [lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni [lettera j) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lettera k) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lettera n) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lettera p) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lettera r) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera v) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w) del comma 1 dell’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017].

3.2 Nel perseguire le proprie finalità, l’Ente intende collaborare con altri Enti, pubblici e privati e valorizzare le reti di volontariato nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelle che perseguono finalità complementari o affini alle proprie.

3.3 Tutte le attività potranno essere svolte dall’Ente sia direttamente che indirettamente, anche attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo – dei beni dell’Ente ad altri Enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti.

3.4 L’Ente potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE – RACCOLTA FONDI

4.1 Per il raggiungimento del suo scopo l’Ente potrà tra l’altro:

– esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui al precedente art. 3, e secondo i criteri, le condizioni e i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di Enti del Terzo Settore, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite;

– svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Ente;

– amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

– stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

– partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, le cui attività non siano in contrasto con gli scopi dell’Ente; potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali dell’Ente.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART.5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è destinato in via esclusiva al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente Statuto.

5.2 Il patrimonio è composto da:

  • il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali e successivi effettuati dai fondatori o da terzi, in denaro, in beni mobili o immobili, materiali o immateriali, in partecipazioni, attività finanziarie o altre utilità economicamente valutabili, con espressa destinazione a tale fondo. Il fondo di dotazione non può essere inferiore al limite minimo previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore, fermo restando che l’ammontare eccedente rispetto a tale soglia potrà essere variato o destinato ad altra componente del patrimonio netto, su delibera del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
  • il patrimonio vincolato, costituito da beni mobili o immobili, materiali o immateriali, attività finanziarie, partecipazioni, disponibilità liquide, crediti o altre utilità conferite o acquisite con vincolo di destinazione a specifiche attività o progetti. I beni vincolati devono essere utilizzati direttamente per le attività cui sono destinati, oppure impiegati per generare reddito, i cui proventi siano destinati alle medesime finalità. Le somme, i beni o le altre utilità vincolate restano incluse nel patrimonio vincolato fino al loro impiego secondo la destinazione stabilita, salvo diversa previsione del vincolo;
  • il patrimonio libero, costituito da tutte le componenti patrimoniali non soggette a vincoli di destinazione, comprese le somme e i beni mobili o immobili, materiali o immateriali, attività finanziarie, crediti, utilità o diritti comunque acquisiti, che non siano stati espressamente destinati al fondo di dotazione o al patrimonio vincolato, nonché dagli eventuali avanzi di gestione non destinati.

5.3 Il patrimonio può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità liquide, beni mobili registrati e non registrati, immobili, strumenti finanziari, partecipazioni in società, crediti, beni immateriali, diritti di proprietà intellettuale e industriale, licenze, software, know-how, beni digitali, nonché ogni altro bene o utilità suscettibile di valutazione economica.

5.4 La Fondazione adotta una gestione del patrimonio improntata a criteri di prudenza, sostenibilità e coerenza con le proprie finalità statutarie. Le singole componenti del patrimonio sono contabilmente evidenziate in modo da garantirne la tracciabilità e l’effettiva destinazione.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, nonché il Bilancio Sociale, ove previsto dal Codice del Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi di gestione annuali sono destinati prioritariamente alla ricostituzione del fondo di dotazione qualora, a seguito di perdite pregresse, esso si sia ridotto al di sotto del minimo previsto dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi eccedenti, ovvero quelli non necessari alla ricostituzione del fondo di dotazione, possono essere liberamente utilizzati per il finanziamento delle attività della Fondazione conformemente alle finalità statutarie, incrementando il patrimonio libero, oppure possono essere, in tutto o in parte, destinati con deliberazione degli organi competenti a specifici progetti o finalità, incrementando il patrimonio vincolato.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

6.5 L’attività dell’Ente sarà organizzata sulla base di programmi annuali e, laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, pluriennali.

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente
  • i due Vice Presidenti
  • il Presidente Onorario
  • l’Organo di Controllo e (eventualmente) il Revisore legale dei Conti
  • il Comitato Scientifico
  • l’Assemblea dei Fondatori, Sostenitori e Garanti

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri di cui almeno uno deve essere designato tra i membri della famiglia di Giovanni Goria o tra i suoi eredi. Con apposito regolamento possono essere disciplinate le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 I componenti sono nominati nell’atto costitutivo e, successivamente, dai membri uscenti dello stesso Consiglio.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

  1. si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
  2. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
  3. non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, non abbiano riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione.

8.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

8.5 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

8.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.

8.7 Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso. E’ possibile attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza, di entità tale da non configurare neanche indirettamente distribuzione di utili, e i rimborsi spese relativi allo svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere opportunamente giustificati.

ART. 8 – BIS

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente dell’Ente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Ente; può delegare singoli compiti a due Vice Presidenti, se nominati, i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti e Istituzioni, Pubbliche e Private ed altri Organismi nazionali e internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell’Ente.

ART. 9

DECADENZA E ESCLUSIONE

9.1 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

9.2 L’esclusione è deliberata del Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 10

POTERI, DOVERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

  1. a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, e i due Vicepresidenti che durano in carica 5 (cinque) anni salvo rinnovo;
  2. b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
  3. c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale;
  4. d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
  5. e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  6. f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti di ordinaria amministrazione;
  7. g) approvare eventuali regolamenti interni;
  8. h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi del successivo art. 19 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
  9. i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l’Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche a soggetti terzi secondo quanto stabilito da legge;
  10. j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;
  11. l) amministrare e gestire i beni di cui l’Ente è proprietario;
  12. m) nominare i membri del Comitato Scientifico fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
  13. n) nominare il Direttore dell’Ente, stabilendone i compiti.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento interno che precisi profili gestionali e organizzativi dell’attività dell’ente, se necessario dettagliando le formalità tecniche per la composizione e ricomposizione dell’organo amministrativo, in piena osservanza delle disposizioni di legge e statuto.

10.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazione ai sensi dell’art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all’Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

11.4 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell’art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Sotto fatti salvi i quorum qualificati richiesti da norma imperativa inderogabile.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

11.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, semprechè siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
  4. d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
  5. e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  6. f) che, salvo il caso di riunione “totalitaria”, siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o audio-video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

12.1 L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

12.2 Ai sensi dell’art. 30 del CTS, Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza semplice nomina, ai sensi dell’art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede sempre con decisione presa a maggioranza semplice.

12.3 I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

12.4 La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.5 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.6 L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di revisione. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.7 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.8 I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle adunanze dell’Assemblea dei fondatori, sostenitori e garanti.

12.9 L’Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione determina l’emolumento annuo dei membri dell’Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge.

ART.13

IL REVISORE

13.1 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la Fondazione, nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito Registro, al ricorso dei presupposti di legge.

13.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

13.3 Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

13.4 Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Revisore dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI FONDATORI, SOSTENITORI E GARANTI

14.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta un apposito regolamento per definire le modalità di assunzione delle qualità di “fondatori”, “sostenitori” e “garanti” della Fondazione.

L’Assemblea dei Fondatori, Sostenitori e Garanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

14.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal più anziano dei due Vice Presidenti, se nominati, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.3 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.4 L’Assemblea dei Fondatori, Sostenitori e Garanti ha funzione di indirizzo in merito alla programmazione annuale o pluriennale delle attività, alle priorità e agli obiettivi della Fondazione.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI FONDATORI, SOSTENITORI E GARANTI

15.1 L’Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei partecipanti.

15.2 In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4 L’Assemblea dei Fondatori, Sostenitori e Garanti può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione. In tal caso, si applica la disciplina sopra indicata per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE ONORARIO

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale. Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.

16.2 Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione.

16.3 Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

ART. 17

IL COMITATO SCIENTIFICO

17.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico di esperti con comprovate competenze negli ambiti di operatività della Fondazione, e avvalersi del suo supporto per elaborare proposte, formulare pareri e definire le modalità e le strategie di sviluppo delle attività della Fondazione.

ART. 18

IL DIRETTORE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore.

18.2 Il Direttore:

  • coordina l’attività della Fondazione;
  • cura l’istruttoria degli argomenti che devono essere discussi in Assemblea e in Consiglio di Amministrazione;
  • interviene alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo che ne sia membro;
  • provvede all’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

18.3 La carica di Direttore ha durata di anni 5 (cinque).

ART. 19

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore) e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

19.2 Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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